Info DPCM 18 e 13 ottobre con relativi Allegati

Carissimi Soci,

per esigenze di chiarezza, in riferimento all’ultimo DPCM 18 ottobre, oggi in vigore, inviamo anche il precedente documento DPCM del 13 ottobre, essendo quello di oggi un documento d’integrazione e parziale modifica del 1°.

Abbiamo evidenziato in giallo nel DPCM 18 ottobre le parti riguardanti attività ristorative ed eventi associativi, aggregativi o assimilati.

Inseriamo in allegato anche:

  1.             allegati sia al DPCM del 13 ott. (ai quali si fa riferimento),
  2.             l’allegato A al DPCM del 18 ottobre

    III.            le linee guida derivanti dalla conferenza delle regioni dell’8 ottobre

In definitiva riguardo alle attività aggregative e alle attività ristorative si evidenzia che: 

  • sospese attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto (anche nei ristoranti);
  • Le feste concernenti cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. (Quindi al ristorante, o ad un catering non possono andare più di 30 persone che hanno partecipato alla cerimonia civile o religiosa).
  • Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato evitare feste e ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6.
  • vietate le sagre e le fiere di comunità (ma non le fiere ed esposizioni nazionali).
  • Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa l’adozione dei protocolli del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza del Dip Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630, secondo misure organizzative adeguate a dimensioni e caratteristiche dei luoghi per garantire il rispetto della distanza di almeno un metro;
  • sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle con modalità a distanza (online);
  • tutte le cerimonie pubbliche di rilevanza nazionale si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti assicurando misure che devono limitare la presenza del pubblico;
  • nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico;
  • è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, l’ingresso dilazionato, non sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • le attività ristorative (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 esclusivamente con consumo al tavoloe con un massimo di n. 6 persone per tavolo, mentre sono consentite soltanto sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Tutto ciò può avvenire a condizione che le Regioni e le Province autonome non valutino aggravarsi l’andamento dell’epidemia nei propri territori e dunque l’adozione di protocolli o le linee guida più restrittivi per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Protocolli o linee guida saranno adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni o delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
  • Nella ristorazione numero massimo di persone per tavolo 6, per il solo consumo al tavolo, senza ulteriori indicazioni se trattasi della somministrazione servita, che rappresenta un vantaggio per le imprese di ristorazione artigiane;
  • Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché,  fino alle ore 24,00 la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • consentite le attività delle mense aziendali e dei catering con servizio continuativo che garantisca la distanza di sicurezza di un metro;
  • è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. (Interpretazione CNA: per numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in un ristorante si intende, quelle che possono sedere allo stesso tavolo. Quindi possono accedere contemporaneamente fino ad un massimo di 6 persone contemporaneamente).
  • restano aperti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento sulle autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con la distanza fra persone di almeno un metro.

Integreremo via via ulteriori eventuali  info o approfondimenti.

Cari saluti

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