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Lavoro e normativa

Gli accordi tra Stato e Regioni sulla Formazione in materia di Sicurezza sul lavoro segnano l’inizio una nuova era

Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati gli “Accordi sulla Formazione in materia di Sicurezza sul lavoro”, ossia quei provvedimenti legislativi che forniscono contenuti tecnici, condivisi dalle parti sociali, relativi ad alcuni aspetti applicativi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Sono stati fissati i contenuti, la durata e le modalità didattiche per la formazione “obbligatoria” dei lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro con compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp). Formazione che integra gli altri requisiti del Decreto, in particolare l’informazione e l’addestramento. Rimangono invariati – essendo legati ad altri riferimenti legislativi – gli aspetti di qualifica per altre importanti funzioni in materia di Sicurezza, come quelle delle Squadre di Emergenza, di Primo soccorso o di Lotta agli incendi.

Gli Accordi, in realtà, non sono obbligatori da un punto di vista strettamente giuridico, ma sono presunzione di conformità. La raccomandazione è quindi di seguirli sempre in termini di contenuti e qualifiche.

FORMAZIONE: CHE COSA CAMBIA

I nuovi Accordi forniscono indicazioni chiare sulla formazione da erogare. I cambiamenti sono significativi e il periodo transitorio (considerato il vizio italiano di “ridursi sempre all’ultimo momento”, sperando in una proroga) non è poi così lungo (leggi il box nella pagina accanto).

In particolare, devono si segnalano i seguenti aspetti:

 

– Tutti i lavoratori devono avere una formazione di base e una formazione più specifica in relazione al livello di rischio dell’impresa e del suo settore di riferimento.

La classificazione dei tre livelli di rischio (alto, medio e basso) è definita in un allegato agli Accordi stessi e si sottolinea che il rischio è per il lavoratore e non per l’azienda in senso lato (per esempio, impiegato d’ufficio in azienda di costruzioni).

Il livello di rischio nel settore della ristorazione, servizi e turismo può essere classificato, quasi sempre, come basso, fatte salve alcune eccezioni per chi ha collegamenti con l’agricoltura o simili.

– La formazione prevista non sostituisce l’addestramento e non preclude un’ulteriore formazione specifica, eventualmente richiesta come risposta ai risultati dell’analisi dei rischi. Viene inoltre confermato che la formazione segue il lavoratore; in fase di assunzione deve quindi essere verificata la formazione della risorsa in ingresso e deve essere pianificato l’eventuale aggiornamento necessario.

Per i lavoratori: si parla di almeno 4 ore di formazione (rischi basso) sino ad arrivare a 16 ore per i livelli di rischio alto, con successivo aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Alcune conoscenze possono essere veicolate anche con Formazione a distanza (Fad o e-learning).

Per i dirigenti: 16 ore iniziali (tutto incluso) con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni e possibilità di erogazione come Formazione a distanza.

Per i preposti: 8 ore integrative a quella dei lavoratori, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni, parzialmente erogabili come Fad.

Per i datori di lavoro con incarico Rspp (utile soprattutto in aziende di minori dimensioni): da 16 a 48 ore in funzione del rischio, con aggiornamento periodico ogni 5 anni proporzionale, formazione erogabile parzialmente come Fad.

Merita un approfondimento la Formazione a distanza (Fad), per la quale, nell’Allegato “I” dei suddetti Accordi, i normatori fissano una serie di requisiti. La Fad troverà grande spazio nel settore della sicurezza sul lavoro; si pensi, per esempio, alla grande quantità di formazione base dei lavoratori e, soprattutto, all’aggiornamento.

PIANIFICARE LA FORMAZIONE AZIENDALE

Senza considerare le inutili premesse del suddetto Allegato su che cosa sia la Fad e il prematuro “necrologio” della formazione classica, di seguito sono definiti aspetti che vale la pena considerare, perché molti imprenditori saranno chiamati a scegliere il proprio fornitore.

Il primo aspetto da conoscere è che lo strumento utilizzato deve permettere l’interazione fra studenti e docenti e questo sarà fondamentale se si parla di formazione di massa.

Il secondo aspetto è che la formazione, anche se svolta da casa, deve essere considerata orario di lavoro effettivo.

Terzo e ultimo aspetto è che deve essere prevista una verifica di apprendimento “di persona”, con tutti i problemi collegati a garantire per tutti i lavoratori, anche per quelli meno qualificati, la comprensione e il controllo effettivo del soggetto che esegue il test.

In conclusione, è difficile dire che cosa determineranno in dettaglio questi nuovi Accordi. Sicuramente un fiorire di nuovi enti di formazione a distanza, che sperano in un mercato, e una grande confusione nelle aziende su come affrontare il periodo transitorio e come utilizzare la Fad (piattaforma interna o esterna o fornitore di corsi).

Per il momento c’è un unico consiglio, che è valido per ogni tipo di azienda: con il proprio consulente sulla sicurezza, o con l’associazione di riferimento, è bene svolgere una verifica di quanto fatto sino ad ora e pianificare le azioni sulla base delle nuove regole.

 

 

Tre consigli utili per le aziende

1. Verificare e archiviare tutti gli attestati e gli altri documenti che comprovano la formazione già effettuata, verificando anche la formazione specifica e l’addestramento che si rende necessario a seguito dell’analisi dei rischi.

2. Prevedere programmi di formazione immediati (entro 60 giorni) per i neo assunti.

3. Verificare nuovamente i preposti e i dirigenti e adottare le buone pratiche dell’Accordo.

 

Sintesi dei nuovi adempimenti

• Neoassunti: formazione entro 60 giorni.

• Lavoratori già in forza a gennaio 2012 che non hanno mai ricevuto formazione specifica: formazione entro 18 mesi (entro luglio 2013).

• Lavoratori già in forza a gennaio 2012 che hanno ricevuto formazione specifica negli ultimi 5 anni (da gennaio 2007 a dicembre 2011): aggiornamento della formazione entro il quinquennio calcolato dalla data di formazione.

• Lavoratori già in forza a gennaio 2012 che hanno ricevuto formazione specifica precedentemente all’ultimo quinquennio (prima di gennaio 2007): aggiornamento della formazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (entro gennaio 2013).

• I nuovi preposti: formazione entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo (luglio 2013) .

• Preposti che hanno ricevuto formazione specifica negli ultimi 5 anni (da gennaio 2007 a dicembre 2011): aggiornamento della formazione entro il quinquennio calcolato dalla data di formazione.

• Preposti che hanno ricevuto formazione specifica precedentemente all’ultimo quinquennio (prima di gennaio 2007): aggiornamento della formazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (entro gennaio 2013).

• Nuovi dirigenti: formazione entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo (entro luglio 2013).

• Dirigenti che hanno ricevuto formazione specifica negli ultimi 5 anni (da gennaio 2007 a dicembre 2011): aggiornamento della formazione entro il quinquennio calcolato dalla data di formazione.

• Dirigenti che hanno ricevuto formazione specifica precedentemente all’ultimo quinquennio (prima di gennaio 2007): aggiornamento della formazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (entro gennaio 2013).

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) che hanno già ricevuto specifica formazione: aggiornamento della formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (entro gennaio 2014)

Articolo di  di Stefano Bonetto, esperto di Normazione Tecnica, tratto dalla rivista IL CUOCO N. 304 (marzo-aprile 2012).

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