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Decreto Legge (DL) “Cura Italia” del 17.03.2020

Carissimi Dirigenti e Associati FIC,

mentre le istituzioni stanno preparando le disposizioni attuative, inviamo in allegato il Decreto Legge (DL) “Cura Italia” del 17.03.2020 con le misure a favore del Servizio Sanitario e del sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Trattandosi di un decreto molto articolato, con misure economico-finanziario importanti, alleghiamo:

  • Il Testo del Decreto Legge 17.03.20 sulla Gazzetta Ufficiale;
  • La Relazione Tecnica con il calcolo e la distribuzione degli stanziamenti previsti negli specifici settori ed ambiti d’applicazione;
  • Una tabella elaborata dal Centro Studi CNA che riassume gli importi delle misure stanziate per voce (att., se gli importi non sono riportati si tratta di disposizioni che non incidono sulla finanza pubblica); 
  • Una serie di osservazioni analitiche formulate dalla CNA sul decreto;

Inoltre, in riferimento alle voci di maggior interesse per il nostro settore lavorativo (turistico, alberghiero, ristorativo), segnaliamo a seguire alcuni degli articoli e misure che direttamente o indirettamente coinvolgono aziende e lavoratori della n.s. categoria:

TITOLO I (ART. 1 – 18)

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Questi articoli riguardano misure destinate al rafforzamento del sistema sanitario nazionale e di altri soggetti pubblici (compresa la Protezione Civile) impegnati a fronteggiare l’emergenza.

  • Per il settore turistico all’art. 6 si dice che al fine di creare presidi sanitari e medico-chirurgici o di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria, la protezione civile e i Prefetti potranno disporre la requisizione per il periodo necessario di  locali pubblici o privati come ad es. alberghi o altri immobili aventi caratteristiche idonee per ospitarvi le persone in quarantena e sono indicate le forme di compensazione;  

TITOLO II (ART.  19 -48)

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Ammortizzatori sociali a sostegno a lavoratori e aziende.

  • (ART: 19) Cassa integrazione in deroga estesa a tutti i dipendenti di tutti i settori produttivi, anche per aziende con personale inferiore ai 5 dipendenti, in caso di provata sospensione o riduzione dell’attività per l’emergenza. (il ricorso è previsto per una durata massima di 9 settimane, con assegno ordinario (dell’80% dello stipendio).
  • (Art. 23, 24, 25) Congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi, corrisposto al 50% del trattamento retributivo. L’ammortizzatore è a sostegno dei genitori lavoratori per la sospensione del servizio scolastico e riferito a figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata. Alternativamente può essere assegnato un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro o 1.000 euro, ma per il solo personale del Servizio Sanitario e le Forze dell’ordine.
  • (ART. 26) La Quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria per Covid-19 sono equiparate alla Malattia, anche per i lavoratori del settore privato
  • (art. 27, 29 fino al 34) Indennizzo di 600 euro e altre indennità, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA (quasi 5 milioni di persone): professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, lavoratori del settore agricolo, (Art. 29) stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo;
  • (Art. 34 e 42) vengono sospesi i termini di decadenza delle prestazioni assistenziali ed assicurative INPS e INAIL
  • (Art. 43) contributi alle imprese per il potenziamento dei presidi sanitari nell’azienda
  • (art. 44) Istituzione di un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
  • Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo-innovazione, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese
  • Misure in favore del settore agricolo e della pesca (es. aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che accedono ai contributi PAC). C’è poi la costituzione di un fondo presso il MIPAAF per assicurare continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, e per la copertura dei loro interessi su finanziamenti e mutui, o per l’arresto temporaneo delle attività di pesca.

TITOLO III (ART.  49 – 59)

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO (CREDITO A FAMIGLIE E IMPRESE). 

  • Moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza)
  • (ART. 49) Potenziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese PMI, ma anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio: es.
    • la gratuità della garanzia del fondo senza le commissioni per l’accesso al fondo;
    • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario
    • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
    • la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione anche imprese che registrano tensioni finanziarie per la crisi;
    • possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia, rilevanti ad esempio nel settore turistico alberghiero o delle attività immobiliari;
    • possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere il credito di specifiche filiere anche con l’apporto delle associazioni ed enti di riferimento;
    • estensione del limite della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento
    • facilitazione ed estensione per l’erogazione di garanzie di finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
    • garanzia gratuita all’80% per enti di micro credito (purché PMI) e innalzamento da 25.000 a 40.000 euro dell’importo massimo delle operazioni di microcredito;
  • (Art. 50) Tutela degli azionisti e obbligazionisti danneggiati dalle banche nel risparmio investito, con la possibilità di corrispondere un anticipo pari al 40 % per cento dell’importo dell’indennizzo spettante, a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)
  • (art. 54) Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa nel quale non sarà più richiesto l’ISEE e sarà esteso ai liberi professionisti;
  • (ART. 55, 56, 57) una serie di misure a sostegno del finanziamento delle piccole e medie imprese o che ne agevolano il finanziamento: es. Introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti per liberare investimenti;
  • Aumento delle anticipazioni finanziarie del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo Sviluppo, anche con la possibilità di richiedere il 20% delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano supportati da un progetto esecutivo approvato.

TITOLO IV (ART.  60 – 71)

MISURE FISCALI (FISCO) A SOSTEGNO DI FAMIGLIE E IMPRESE. 

  • (art. 60, 61, 62, 64) Sospensione per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse
  • Sospensione temporanea dei termini d’adempimento contributivo o versamenti fiscali per i contribuenti/aziende con un fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo – rinviati a maggio). Per coloro i quali non si applicano le sospensioni, i contributi previdenziali ed assistenziali e/o i premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo vengono posticipati al 20 marzo;
  • Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile
  • Sospensione sino al 31 maggio 2020 delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate e della riscossione di cartelle esattoriali;  
  • Introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta alle imprese, nonché attraverso la costituzione di un fondo INAIL;
  • Donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa ed è introdotta una detrazione per le donazioni fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
  • (ART. 65 ) Credito d’imposta per Affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo per i locali C1 (ma andrebbero prese in considerazione anche altre visure catastali es. C3).

 

TITOLO V (ART. 72 – 127)

ULTERIORI MISURE. 

  • (ART. 72) Costituzione presso il Ministero degli affari esteri di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese (Iniziative finanziate attraverso ICE, per campagne straordinarie di comunicazione a sostegno delle esportazioni italiane, l’internazionalizzazione delle imprese e l’attrazione degli investimenti);
  • misure straordinarie in materia di esenzione dal servizio del personale e di lavoro agile (anche con premi);
  • misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
  • (Art. 106) norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e differimento del termine di presentazione bilanci e adozione dei rendiconti annuali 2019;
  • (Art. 113) il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Cari saluti

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